Statuto

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peter 106 red devil
view post Posted on 25/9/2011, 15:23




[CENTER]STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
"CAR STYLE TUNING CLUB"[CENTER]

1 - E' costituita, l' associazione denominata "CAR STYLE TUNING CLUB" con sede in Felino, via Renzo Pezzani (PR) n. 6, senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale ed ispirata alla partecipazione democratica degli associati, con durata illimitata.

2 - L' associazione ha come scopo esclusivo la riunione di possessori ed appassionati di mezzi di trasporto personalizzati , anche mediante iniziative educative, culturali e ricreative.
Potrà patrocinare ed organizzare manifestazioni, eventi, incontri ed iniziative anche culturali e porre in essere ogni attività idonea al raggiungimento dello scopo.

3 - Per il preseguimento del proprio scopo l' associazione potra in oltre: aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborate con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate ed esclusivamente al raggiungimento dello scopo, effettuare attivita commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

4 - Possono aderire all' associazione, tutti coloro che abbiano compiuto i diciottesimo anno di età e che, condividento gli scopi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione, e versano la quota associativa annuali nei termini prescritti dall' assemblea.

5 - La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto.
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso, l' aspirante, entro - 30 - giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all' assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

6 - Gli associati hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell' associazione, e il dovere di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno - 8 - giorni, dall' associazione. Gli associati hanno l' obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

7 - La qualità di associato si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota assicurativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;

d) per esclusione, se colpevole di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità degli associati nei casi a) , b), e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione entro - 30 - giorni di tempo è ammesso ricorso all' assemblea.

8 - Sono organi dell' associazione:
- l' assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il presidente;

- nel caso siano nominati o imposti per legge, uno o più revisori.

9 - L' assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati. L' assemblea viene convocata dagli amministratori almeno una volta l' anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio, per l' approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo e preventivo. L' assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L' assemblea è presieduta dal presidente in carica o dal vice.
Per convocare l' assemblea, il Consiglio Direttivo, si riunisce in seduta, delibera il giorno e l' ora della prima convocazione ed il giorno e l' ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono convocate mediante avviso personale recapitato a tutti gli associati, anche se sospesi, esclusi in attesa del giudizio definitivo dell' assemblea, alemo dieci - 10 - giorni prima del giorno previsto.
L' avviso di convocazione deve contenere il giorno, l' ora e la sede della convocazione; l' ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

10 - L' assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. E' ammessa l' espressione del voto per delega, con massimo di due deleghe.

11 - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procee normalmente per alzata di mano. Per l' elezione delle cariche associative si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal presidente dell' assemblea.

12 - L' assemblea ordinaria:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto consuntivo;

- definisce il programma generale annuale di attività;

- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;

- elegge e revoca il presidente;

- determina l' ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;

- discute ed approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell' associazione;

- delibera sulla responsabilità dei consiglieri;

- decide sulla decadenza degli associati;

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

13 - L' assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto; sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statuarie l' assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell' associazione e devoluzione del patrimonio, l' assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

14 - Il Consiglio Direttivo è composto da tre a undici membri, esso dura in carica un esercizio e i suoi componenti sono rielegabili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede almeno sette giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

15 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell' associazione: pone in essere ogni atto eseguitvo necessario per la realizzazione del programma dell' attivita.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente o il vice e li revoca;

- nomina il tesoriere;

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- cura l' esecuzione dei deliberati dell'assemblea;

- predispone il programma annuale di attività;

-presenta annualmente l' approvazione, la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell' esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonchè il bilancio preventivo per l anno in corso;

- conferisce procure genali e speciali,

- assume e licenzia eventuali prestatori di lavori fissandone mansioni, qualifiche retribuzioni;

- propone i regolamenti per il funzionamento dell' associazione degli organi amministrativi;

16 - in caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o piu consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga.

17 - Il presidente è il legale rappresentante dell' associazione.
Dura in carica quando il Consiglio Direttivo. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal vice presidende vicario.

18 - Il tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell' associazione e anche della tenuta dei libri contabili e la relazione dei bilanci.

19 - Il segretario è responsabile della relazione dei verbali delle sedute del Consiglio, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro associati.

20 - Se nominati dall' assemblea o imposti dalla legge la gestione sarà controllata da uno o più revisori dei conti, con l' obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo e all' assemblea.

21 - L' esercizio decorre dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio presenta, per l' approvazione, all' assemblea ordinaria: la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell' esercizio trascorso.

22 - Le entrate dell' associazione sono costituite da:

a) quote associative e contributi di simpatizzanti;

b) contibuti di privati, dello Stato, di Enti, di organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attivita o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizio convenzionati;

e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivita economiche di natura commerciali svolti in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al prorpio finanziamento;

g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozioni sociali.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statuariamente previste.

23 - Il patrimonio deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell' associazione. Le quote sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, la sua quota rimane all' associato o viene annullata.

24 - Lo scioglimento dell' associazione viene deciso dal Consiglio che si riunisce in forma straordinaria. In caso di scioglimento, il patrimonio dell' associazione, dedotte le passività, verra devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

25 - il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell' associzione.
Per quando viene prevista non viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
 
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