Tuning: luci blu, alettoni, spoiler e minigonne. Parla il Ministero

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Luciano!
view post Posted on 29/10/2013, 20:05




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Visto il proliferare di numerose modifiche alle automobili, spesso assurde e totalmente fuori luogo, il Ministero ha pubblicato una sua circolare molto completa.

Vi consigliamo di leggerla attentamente perchè ci sono alcuni passaggi molto interessanti.

Capirete che non conviente molto fare i "tamarri" per strada... oltre al fatto che spesso si diventa un pericolo per gli altri (vedi luci non omologate che spesso danno molto fastidio a chi incrociamo).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Ufficio provinciale della motorizzazione di Bologna
Prot. N.5619.060.0 Bologna lì, 22 luglio 2003


Agli organi di Polizia Stradale operanti nel territorio della provincia di Bologna

Al Prefetto di Bologna

Oggetto: Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore (art.72 del c.d.s), modifiche costruttive (art.78 del c.d.s.). Uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione diversi da quelli di cui all'art.151 del c.d.s. (art.153, c.9)


Il Comando Stazione Carabinieri di Casalecchio di Reno ha richiesto chiarimenti circa il quesito in oggetto, a tal fine si ritiene utile fornire le seguenti considerazioni.
1. LUCI BLU IN SOSTITUZIONE DI QUELLE OMOLOGATE

Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (art.151 del c.d.s. e normative CEE), non consentite e perciò sanzionabili, ai sensi dell'art.78 del c.d.s.. mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi dell'art.153, comma 9.

Luci blu (o di altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate nell'art.151, sono sanzionabili ai sensi dell'art.72, anche se non vengono usate.
2. ALETTONI, SPOILER, MINIGONNE

Non essendo elencate tra le caratteristiche costruttive o funzionali, indicate nell'appendice V del titolo III°, sezione I° (art.227 del regolamento), non sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione :
possono essere installate (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili, portabiciclette, porta sci, ecc.) a cura e sotto l'esclusiva responsabilità del conducente, purchè non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti.
3. FINALE DELLA MARMITTA OMOLOGATA

Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purchè omologati, e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e purchè la rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto).
Tali dispositivi non sono da indicare sulle carte di circolazione.
4. LUCI ROSSE A LED ANTERIORI SCORREVOLI

Vale integralmente quanto esposto al punto 1 circa l'installazione e/o uso.
5. LIMITE MASSIMO DI RIBASSAMENTO DELL'AUTOVETTURA

Le direttive comunitarie non prevedono un altezza minima da terra della parte inferiore delle autovetture. Perciò l'assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carta d circolazione, ma dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui ribassamenti vistosi.
Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa, delle sospensioni.
In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) trattasi effettivamente di modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell'art. 78 del c.d.s.
6. VETRI SCURI

Le specifiche direttive sui vetri dei veicoli, stabiliscono l'obbligo della omologazine degli stessi.
Gli estremi dell'omologazione devono essere indicati in modo indelebile sui vetri, che possono essere leggermente colorati (azzurrati o simili), ma in modo comunque da lasciare ampia trasparenza.
Non sono ammesse, per ora, pellicole sopra il vetro parabrezza e i vetri laterali per passeggeri.
 
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